Nuovo Codice – I servizi sociali entrano fa gli affidamenti «ordinari»
di Alberto Barbiero
Le amministrazioni possono affidare servizi sociali e altre tipologie di servizi alla persona mediante gare svolte secondo le procedure ordinarie con qualche facilitazione nella pubblicità, ma anche riservandole a soli organismi no profit.
Il Dlgs n. 50/2016 non contiene disposizioni derogatorie per l’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi elencati nell’allegato IX, tra i quali rientrano servizi sanitari, culturali, e di ristorazione collettiva, come invece era previsto nel Dlgs n. 163/2006, nel quale tali tipologie di contratti erano assoggettate solo ad alcune norme e al rispetto dei principi comunitari.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici le procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi socio-assistenziali e socio-educativi (peraltro individuati specificamente) seguono le regole ordinarie per le varie fasi e per i vari obblighi specifici (ad es. la presentazione della garanzia provvisoria da parte degli operatori concorrenti alla gara).
L’avviso di preinformazione
L’unica facilitazione per lo sviluppo della gara è stabilita dall’articolo 142 in relazione agli obblighi di pubblicità preventiva, poiché in alternativa al bando per la singola procedura, l’amministrazione può rendere nota la sua intenzione di affidare i servizi mediante un avviso di preinformazione che viene pubblicato in maniera continua e contiene alcune notizie essenziali.
L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare e deve specificare che essi saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, nonché deve contenere l’invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
Scegliendo l’avviso di preinformazione, la stazione appaltante può operare con successive procedure a invito, secondo uno schema per molti versi simile alla procedura ristretta.
La pubblicizzazione della gara con singolo bando o l’utilizzo dell’avviso di preinformazione comportano per l’amministrazione la soddisfazione degli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 72, a partire dalla comunicazione all’Unione europea.
Il mercato elettronico
L’assoggettamento integrale al codice combinato con la nuova soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 per i servizi sociali e per le altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX consentono alle amministrazioni di acquisire tali prestazioni per valori sino a 750mila euro mediante il mercato elettronico e altre piattaforme telematiche, nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006. Peraltro da dicembre 2015 è attivo nel mepa Consip un bando abilitante per l’acquisto di alcune tipologie di servizi socio-assistenziali e di servizi educativi, mentre già in alcuni contesti regionali tali percorsi erano soddisfatti mediante mercati elettronici o piattaforme.
Qualora tali servizi non siano acquisibili mediante gli strumenti elettronici di negoziazione, le stazioni appaltanti, in base a quanto previsto dall’articolo 37 del codice, devono ricorrere alle centrali di committenza se vogliono utilizzare le procedure semplificate dell’articolo 36 oppure devono effettuare procedure ordinarie (aperte o ristrette).
Per i Comuni non capoluogo tale situazione comporta l’obbligatorio ricorso a uno dei modelli aggregativi previsti dal comma 4 dello stesso articolo 37.
Gare riservate a organismi no profit
Le amministrazioni possono tuttavia fruire di un’ulteriore novità proposta dall’articolo 143 del Dlgs n. 50/2016, che stabilisce la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure per l’affidamento di un’ampia serie di servizi sociali a soggetti privi di fine di lucro, che abbiano come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi.
La disposizione consente di riservare le gare (che comunque seguiranno integralmente le regole del codice) per l’affidamento di varie tipologie di servizi sociali, sanitari e culturali a organismi no profit, operanti nel terzo settore o comunque in ambiti nei quali la produzione di tali attività non è sempre connessa alla configurazione imprenditoriale (ad es. la vasta area del settore cultura).
Servizi di ristorazione collettiva
Per i servizi di ristorazione collettiva in ambito scolastico, assistenziale e ospedaliero l’articolo 144 del Dlgs n. 50/2016 prevede invece l’obbligatorio riferimento alle linee-guida che verranno elaborate dal ministero della Salute: nella fase transitoria le stazioni appaltanti possono fare riferimento alle linee guida approvate dalle regioni (alcune) e ai criteri ambientali minimi (approvati nel 2011).
Per tutte le procedure di affidamento degli appalti di servizi sociali e di ristorazione collettiva, l’articolo 95 prevede al comma 3 l’utilizzo obbligatorio del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte.
fonte QEL