11 Nov

Comuni non capoluogo, Cantone blocca gli appalti banditi senza aggregare le gare

L’Anac non rilascerà i codici (Cig) necessari a far partire le procedure. Lo stop riguarda anche i contratti sotto 40mila euro degli enti con meno di 10mila abitanti. E partono i 35 soggetti aggregatori

È questo uno dei capitoli della spending review che punta all’aggregazione dei soggetti appaltanti. Un altro capitolo che sta per decollare è quello che individua 35 «soggetti aggregatori» della spesa pubblica cui è affidato il compito di gestire tutte le gare per beni e servizi in specifiche categorie individuate da un Dpcm che la Presidenza del Consiglio sta per varare. Nello schema di Dpcm messo a punto dalla task force guidata da Yoram Gutgeld e da Palazzo Chigi si individuano – oltre agli acquisti che riguardano il settore sanitario – tre categorie di acquisti che dal 1° gennaio dovranno passare per i «soggetti aggregatori»: pulizie, assicurazioni e facility management. Anche su questo fronte ha un ruolo importante l’Anac che ha selezionato i 35 «soggetti aggregatori» e ora ne dovrà verificare il mantenimento dei requisiti necessari per restare iscritti al relativo albo.

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Sugli appalti dei comuni non capoluogo un comunicato spiega la decisione dell’Anac. Per questi scatta la tagliola prevista dal Governo Monti nel 2012 e poi sempre rinviata: per risparmiare e permettere di controllare meglio la spesa le gare vanno accorpate, mentre ai singoli comuni è vietato di promuovere appalti in autonomia. Un principio, corretto da ultimo con il decreto Irpef (Dl 66/2014), che vale per beni e servizi, ma anche per i lavori pubblici. Nel Paese degli 8mila campanili però finora poco o nulla si è mosso sul fronte della centralizzazione degli appalti.

Da oggi (ma il comunicato fa riferimento al primo novembre) il blocco riguarda due tipologie di appalti. Il codice necessario ad avviare le procedure non sarà rilasciato ai comuni non capoluogo che tenteranno di bandire gare in autonomia per valori superiori a 40mila euro. Allo stesso modo saranno rispedite al mittente le richieste di avviare le procedure di affidamento sotto i 40mila euro da parte dei comuni con meno di diecimila abitanti. Un blocco, quest’ultimo, che resterà in vigore però solo due mesi, visto che la legge di Stabilità cancella (a partire dal primo gennaio 2016) il vincolo di centralizzare le gare sotto i 40mila euro per i piccoli comuni.

Questo doppio binario, che rischia di mandare in tilt anche l’attività ordinaria (per non dire spicciola) dei piccoli enti, era alla base anche dell’ultima richiesta di proroga sollecitata dai comuni per bocca del presidente dell’Anci Piero Fassino. L’obiettivo: spostare al primo gennaio 2016 l’obbligo di aggregazione delle gare oltre 40mila euro per allineare le due scadenze, senza rischiare di fermare per due mesi i microcontratti dei comuni sotto i 10mila abitanti. Il veicolo per inserire una proroga era stato individuato nel decreto sulla Finanza locale varato venerdì scorso dal Governo. Alla fine la proroga annunciata non è passata. Ma non è detto che non rispunti nel corso dell’esame parlamentare per convertire in legge il provvedimento.

Non c’è nessuna possibilità di aggirare gli obblighi. In ossequio alle norme anti-criminalità, il codice di gara deve infatti essere inserito in ogni fattura per permettere la tracciabilità dei pagamenti. E come ricorda lo stesso presidente Anac nel comunicato «il mancato rilascio del codice identificativo di gara, comporta quale sanzione accessoria espressamente prevista dalla legge 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari».

Con altri due comunicati Cantone ha poi invitato le stazioni appaltanti a verificare l’iscrizione dei soggetti che rilasciano le garanzie sugli appalti negli elenchi previsti dalla Banca d’Italia e ha specificato anche l’obbligo di redigere in modalità elettronica anche piccoli i contratti d’appalto (cottimo fiduciario nei servizi e forniture) conclusi con scambio di lettere .

Niente manutenzione stradale o acquisti di materiale d’ufficio in autonomia. L’entrata in vigore dell’obbligo di aggregare gli appalti – in risposta agli obiettivi della spending review – ora rischia di inceppare davvero la macchina dei piccoli comuni, bloccando la possibilità di ricorrere agli appalti per le città non capoluogo. L’Autorità Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone, ha sospeso il rilascio dei codici di identificazione delle gare (Cig) necessari all’avvio delle procedure di assegnazione dei contratti da parte degli enti locali che non ricorrono a una delle formule di aggregazione degli appalti (soggetti aggregatori, province, Consip, unioni o consorzi di comuni) prevista dal codice. Il rifiuto a rilasciare i codici è un atto dovuto da parte dell’Anac, dopo che il primo novembre è finalmente entrato in vigore l’obbligo di aggregazione degli appalti dei comuni non capoluogo, rinviato per ben sei volte consecutive a causa dei ritardi accumulati nel processo di aggregazione delle gare da parte delle amministrazioni (vedi l’anticipazione sul«Sole 24 Ore» del 28 ottobre ).

31 Ott

Palau rifà il porto

Con un project financing, il comune rifarà e amplierà il porto turistico

Palau – Il sindaco di Palau, ha presentato ieri 30 ottobre, il progetto per la riqualificazione del vecchio porto commerciale – turistico. Si tratta di un’opera da 35 milioni di euro finanziati con un project financing, ovvero con i fondi di una società privata che finanzia il progetto, gestisce l’opera una volta terminata e ne trattiene gli utili per un determinato periodo di tempo.

Palau che si trova davanti all’isola della Maddalena in Sardegna, in estate è molto frequentata dalle barche in transito e il progetto tende a migliorare le strutture già esistenti salvaguardando al contempo gli interessi economici del comune.

Il progetto prevede la trasformazione a uso diportistico di alcune aree del porto che oggi sono a uso commerciale. Saranno costruite strutture urbanistiche per migliorare l’aspetto della zona portuale della cittadina sarda.

Lo scopo dichiarato è quello di attirare sempre più barche: queste portano ricchezza e creano posti di lavoro.

La società di project financing sarà trovata con una gara internazionale.

05 Ott

ANAC: linee guida affidamento concessioni di lavori pubblici e di servizi

ANAC: linee guida affidamento concessioni di lavori pubblici e di servizi – Lavori Pubblici | IL PORTALE DELL’EDILIZIA

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato con la Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 le “Linee guida per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” poste in consultazione pubblica dal 9 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014 e, successivamente, dall’8 gennaio 2015 al 2 marzo 2015.

Con l’emanazione delle Linee Guida, con la quale vengono superate le precedenti determinazioni dell’AVCP n. 1 del 14 gennaio 2009 e n. 2 dell’11 marzo 2010, l’Autorità si pone l’obiettivo, nell’ambito delle proprie competenze, di fornire agli operatori del settore chiarimenti ed indicazioni sugli aspetti risultati più problematici, al fine di agevolare un corretto utilizzo dello strumento della finanza di progetto, in linea con il quadro normativo nazionale ed europeo vigente.

Sebbene non ancora recepite nell’ordinamento, nelle nuove Linee Guida si fa continuo riferimento alle novità introdotte dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni; ciò, non per indicare obblighi a cui stazioni appaltanti e operatori economici devono sottostare, ma quale utile criterio per l’interpretazione dei singoli istituti esaminati.

Le linee guida contengono i seguenti 11 paragrafi:

  • Glossario
  • Premessa
  • La concessione di lavori e servizi e la finanza di progetto
  • La fase della programmazione
  • Lo studio di fattibilità
  • Le modalità di svolgimento della procedura a gara unica (commi 1-14)
  • Lo svolgimento della procedura a doppia gara e il diritto di prelazione (comma 15)
  • Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 16-18)
  • Lo svolgimento delle procedure ad iniziativa dei privati (commi 19-21)
  • La finanza di progetto nei servizi
  • Disciplina applicabile all’esecuzione del contratto

La determinazione contiene, quindi, linee guida in materia di project finance o finanza di progetto (PF), che nei principi generali possono essere utilizzate per la maggior parte dei contratti di parternariato pubblico-privato (Ppp), di cui il PF è un’espressione.
Secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al “Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea” (cd. “SEC2010”), i Pppsono contratti a lungo termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali accordi sono normalmente stipulati tra un’impresa privata e un’amministrazione pubblica, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un’istituzione senza scopo di lucro privata dall’altra“.
Il PF, invece, consiste nel finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Si tratta, quindi, di una modalità di finanziamento strutturato utilizzata anche per alcune operazioni di Ppp.
Le distinzioni tra PF e Ppp sono, quindi, teoricamente chiare: il primo attiene al finanziamento di un’opera o di un progetto, il secondo alle modalità di collaborazione tra pubblico e privato; tuttavia, per come è strutturato il Codice, che all’art. 153 disciplina il PF quale forma di affidamento di una concessione alternativa a quella (cd. ad iniziativa pubblica) di cui all’art. 143, esperibile laddove sia contemplato l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei “soggetti proponenti”, i due istituti tendono spesso a sovrapporsi, rischiando di creare anche confusione tra gli operatori economici.

Il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione , che deve avvenire entro il 18 aprile 2016, potrà costituire l’occasione per fissare più chiaramente i rapporti tra Ppp, concessioni e PF (in tal senso, si veda anche la disposizione sub art. 1, comma 1, lett. ll) del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee, che individua tra i criteri guida quello di procedere alla razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico privato).

16 Set

Project financing, ok Consiglio di Stato all’impugnazione fin dalla prima fase

L’atto con cui la stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che hanno presentato proposte concorrenti

Con la sentenza n. 4035/2015 depositata il 31 agosto, la quinta sezione del Consiglio di Stato illustra i principi fissati nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 1/2012, che ha analizzato la disciplina del project financing.

Nella citata pronuncia il massimo consesso della giustizia amministrativa ha affermato che nel procedimento di project financing l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica. La scelta della proposta migliore ritenuta di pubblico interesse, preceduta da un valutazione di idoneità tecnica della proposta, è atto discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità dal giudice amministrativo.

SUFFICIENTE UN SOLO PARAMETRO NON IN REGOLA RISPETTO AL BANDO DI GARA PER FAR SCATTARE L’ESCLUSIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALL’ASPIRANTE PROMOTORE. La fase preliminare di individuazione del promotore ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 15 aprile 2010, n. 1; Id., Sez. V, 8 febbraio 2011, n. 843). Da ciò discende che è legittima l’esclusione del progetto presentato da una Società promotrice sulla base della valutazione negativa anche di uno solo dei parametri di valutazione indicati nel bando di gara (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2010, n. 4084).