29 Feb

Sistema AVCpass, l’Anac aggiorna le regole

Con la Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, che aggiorna la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, l’Autorità nazionale anticorruzione, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice Appalti, individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici; istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori; stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

 

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO – ART. 2, 3 E 4. AVCPASS – spiega la relazione di accompagnamento alla delibera n. 157/2016 – consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Secondo quanto disposto dagli art. 2 e 4 della Deliberazione, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in AVCPASS i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L’operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dalla stazione appaltante integra o conferma l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica. È appena il caso di rilevare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la stazione appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ai fini delle verifiche, la stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili.

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara.

La relazione di accompagnamento evidenzia che eventuali richieste di accesso agli atti devono essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. In primo luogo, molti dei documenti vengono acquisiti da AVCPASS per la consultazione dei soli soggetti abilitati. Inoltre, la stazione appaltate procedente è l’unico soggetto legittimato a compiere le attività di acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole istanze di accesso comportano.

L’art. 3 individua le modalità di comunicazione che devono adottare i soggetti abilitati dalla stazione appaltante/ente aggiudicatore (RUP, Presidente di Commissione e Commissari di gara) e l’operatore economico (amministratore/legale rappresentante), che in relazione alla singola gara interagiscono attraverso il sistema AVCPASS. Viene, in particolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente. Ciò al fine di assicurare una garanzia minima per l’individuazione dei soggetti che in via esclusiva possono utilizzare il sistema e per le connesse responsabilità che ne scaturiscono in caso di utilizzo improprio.

IDENTIFICAZIONE DEI DATI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI – ART. 5 E 6. Nell’art. 5 della Deliberazione sono identificate le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate; il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori. In tal modo l’Autorità diviene una sorta di gateway tra le stazioni appaltanti e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei citati documenti.

Tra i documenti concernenti la comprova dei requisiti ex art. 38 del Codice non vi è più il D.U.R.C., stante l’intervenuta nuova disciplina di cui all’art. 4 del d.l. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78, e relativo Decreto interministeriale attuativo del 30 gennaio 2015, secondo cui la verifica della regolarità contributiva, nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. e Cassa Edile, anche ai fini delle verifiche di autodichiarazione resa per il requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i) del Codice, è effettuata con un’unica interrogazione telematica del sistema – alla quale è conferita, per tutti i fini, validità di 120 gg.

Ai fini della comunicazione di regolarità fiscale l’Agenzia delle entrate fornisce all’Autorità, su richiesta di questa, un servizio, che consiste nella restituzione di un esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del DLGS. 163/2006, del soggetto per il quale è richiesta l’informazione, identificato attraverso il codice fiscale.

L’esito informativo deriva dalla applicazione dei criteri selettivi di seguito specificati, sui dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate per individuare l’ammontare del debito residuo certo, scaduto ed esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto relativamente al quale è richiesta l’informazione.

Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione della richiesta che avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito.

Al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo, scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati dall’Agenzia delle entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli Agenti della riscossione. In particolare, per la generalità delle imposte da riscuotere coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti importi rilevano ai fini del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall’acquisizione da parte dell’Agente della riscossione dell’esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell’accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l’impugnazione.

All’interno della totalità dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, sono presi in considerazione solo quelli rilevanti ai fini del servizio in argomento, individuati sulla base dell’elenco di codici tributo allegato al presente documento, che risulta aggiornato fino all’anno 2015. Detto elenco è reso disponibile per i successivi aggiornamenti sul sito internet dell’Autorità. I successivi aggiornamenti dell’elenco stesso saranno disposti dall’Autorità su segnalazione effettuata dall’Agenzia con periodicità almeno annuale. Ai fini dell’esecuzione del servizio, l’Agenzia acquisirà l’elenco aggiornato previa comunicazione dell’Autorità.

I codici tributo individuati comprendono esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle entrate ed oggetto di riscossione nazionale.

Rispetto al totale dei debiti individuati attraverso la selezione per codice tributo, sono esclusi nell’elaborazione i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

In relazione a ciascun debito, non rileva la presenza di crediti vantati dal soggetto, sino ad effettiva esecuzione dell’eventuale operazione di compensazione. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore alla soglia di € 10.000, l’esito della comunicazione sarà positivo, ovvero indicherà, ai soli fini di cui al DLGS 163/2006, una condizione di regolarità del soggetto interrogato.

Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore alla soglia, l’esito della comunicazione sarà negativo.

In caso di comunicazione con esito negativo la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un’eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

Con riguardo alle compagnie di assicurazione che rilasciano polizze fideiussorie a garanzia del pagamento di debiti tributari, non assumono rilevanza, ai fini della valutazione del requisito della regolarità fiscale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs. 163/06, le iscrizioni a ruolo finalizzate al recupero delle somme non versate in sede di escussione della polizza, non discendendo dalla violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. Pertanto, nel caso in cui l’iscrizione al ruolo sia intervenuta con riferimento a tributi che non sono propri della Compagnia di assicurazione, la stessa, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, deve produrre alla stazione appaltante un’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione o altra documentazione utile da cui risulti la natura del debito iscritto a ruolo.

Analogamente l’art. 6 della deliberazione identifica le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. In tal caso, il sistema informatico viene alimentato attraverso tre distinti canali. Il primo comprende i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l’elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente. Il secondo è costituito dai dati che sono già in possesso dell’Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio. Il terzo, infine, è costituito dai documenti in possesso dall’operatore economico che come detto, vengono dallo stesso firmati digitalmente e caricati a sistema.

ULTERIORI DISPOSIZIONI E NORME TRANSITORIE – ART. 7, 8 E 9. L’art. 7 contiene la definizione delle modalità di fornitura dei dati da parti degli Enti certificatori e rimanda, per il dettaglio delle procedure tecniche di cooperazione applicativa, alle apposite convenzioni e protocolli d’intesa sottoscritti tra gli stessi e l’Autorità.

L’art. 8 identifica le misure di sicurezza adottate ai fini della protezione dei dati personali nelle varie fasi di gestione e trattamento delle informazioni e dei documenti acquisiti attraverso AVCPASS, che è stato progettato per corrispondere alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali tra cui gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si ricorda che l’attività di progettazione e sviluppo del sistema informatico ha visto la costituzione di un tavolo tecnico con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che, per i profili di competenza, esprime il suo parere preventivo su tutte le convenzioni di cooperazione applicativa, nonché sulla Deliberazione ed eventuali successive modifiche.

L’art. 9, infine, precisa che per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.

Inoltre, specifica che, in via transitoria, i certificati (o in mancanza le fatture relative alle prestazioni eseguite) attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Tale adempimento, posto a carico dell’operatore economico, apparentemente oneroso, in realtà costituisce una semplificazione complessiva, sia in considerazione della prevista possibilità di inserire nel sistema documenti alternativi al CEP, che si trovano nella diretta disponibilità dell’operatore economico (fatture e dati relativi all’esecuzione del contratto), sia del fatto che si tratta di una acquisizione una-tantum, a differenza di ciò che si avrebbe qualora le singole stazioni appaltanti dovessero, per ogni gara bandita, acquisire da una pluralità di altri soggetti informazioni di dettaglio per ogni concorrente.

Resta salvo che, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti certificatori, l’Autorità può provvedere comunque ad inoltrare una apposita richiesta. I suddetti Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti certificatori conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.

25 Feb

TAR LAZIO – Consorzio Asmez non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33, comma 3-bis

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III – sentenza 22 febbraio 2016 n. 2339 –

E’ legittima la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32 del 30 aprile 2015 secondo cui il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali e, pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d.l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito, essendo stata rilevata: 1) la presenza, seppur indiretta, di società private nella compagine consortile; 2) l’operatività territoriale sostanzialmente illimitata di Asmel s.c.a.r.l., in quanto lo statuto ammette adesioni successive di enti collocati su tutto il territorio nazionale (1).

La Asmel consortile  non può configurarsi quale organismo di diritto pubblico, atteso che non è ravvisabile un’influenza pubblica dominante sull’attività e sull’organizzazione della società consortile da parte dei piccoli comuni aderenti, tale da poter essere ricondotta al paradigma dell’organismo di diritto pubblico, come elaborato dall’ormai consolidata giurisprudenza sia in ambito UE che nazionale. E’ noto infatti che, sulla base della normativa e dell’elaborazione giurisprudenziale comunitarie, oggi confluite nell’art. 3, comma 26 del codice dei contratti pubblici, l’organismo di diritto pubblico si individua sulla base dei seguenti indici di riconoscimento, tutti e tre necessari: a) la personalità giuridica; b) la sottoposizione ad “influenza pubblica dominante”;  c) il perseguimento stabile di “bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale” (2).

Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che:

a) la Asmel consortile è stata in origine promossa e costituita da due entità soggettive private (oltre che dal Comune di Caggiano) quali il Consorzio Asmez e la Asmel Associazione non riconosciuta;

b) tuttora, nonostante la fuoriuscita dalla società consortile del Consorzio Asmez, permane nella detenzione del 49 % delle quote societarie una Associazione di diritto privato e la società ricorrente non può in alcun modo qualificarsi in termini di ente strumentale dei comuni aderenti (secondo lo schema della società “in house”) né  come organismo di diritto pubblico stante la non configurabilità di un’influenza pubblica dominante. E’ stato pertanto ritenuto che l’affidamento dei servizi di centrale di committenza ad un soggetto, non soltanto formalmente, privato, quale deve ritenersi la Asmel S.c.a r.l., appare difforme dal modello legale emergente da comma 3 bis del’art. 33 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed in contrasto con i principi fondamentali di derivazione comunitaria in tema di affidamento “pro-concorrenziale” di servizi comunque suscettibili di determinare un vantaggio economico.

In ogni caso è stato osservato che il ricorso (da parte dei piccoli Comuni associati alla ass. Asmel e aderenti alla soc. consortile) ad una centrale di committenza, come pretende di essere qualificata la ricorrente, in assenza di una procedura comparativo – selettiva aperta a tutte le imprese in grado di offrire simili servizi, costituisce comunque una deroga ai fondamentali principi di derivazione comunitaria della libertà di concorrenza, “par condicio” e non discriminazione tra operatori economici in ambito UE (vedi art. 2, comma 2 bisD.Lgs. n. 163 del 2006). Trattandosi, pertanto, di istituto “derogatorio” e non applicativo di principi cogenti di matrice eurounitaria, è ammissibile che di esso (il riferimento è primariamente all’art. 37, par. 4 della nuova direttiva appalti) il legislatore nazionale possa avvalersi, ma deve del pari ammettersi che sarebbe altrettanto legittima la futura scelta legislativa di ricorrere all’istituto “centrale di committenza” in termini più restrittivi rispetto a quanto sembra consentito, in prospettiva, dalla direttiva 2014/24/UE.

 

 

17 Feb

Riforma appalti. Ecco la bozza del decreto. Arriva il bollino di Cantone sugli enti appaltanti

Codice di 220 articoli – Cabina di regia a Palazzo Chigi per monitorare l’attuazione – Offerta più vantaggiosa e lista di commissari Anac

Giuseppe Latour
Un Codice di 220 articoli, con un taglio importante rispetto alla bozza da 249 circolata qualche settimana fa. E’ questo il testo che approderà sul tavolo della commissione Manzione durante la sua ultima seduta. Da qui si partirà, con qualche inevitabile aggiustamento, per consegnare al Consiglio dei ministri un testo da approvare nei prossimi giorni. Sono molte le novità che, con le ultime limature, hanno preso forma. A partire dalla cabina di regia di Palazzo Chigi: i suoi compiti sono stati meglio integrati con quelli dell’Autorità anticorruzione. All’Anac di Raffaele Cantone sarà lasciato campo libero sulla regolazione. Una novità importantissima arriva in materia di centralizzazione delle committenze e delle stazioni appaltanti: le amministrazioni che vogliono gestire procedure complesse e sopra soglie minime (40mila euro per servizi e forniture e 150mila euro per i lavori) dovranno certificarsi proprio tramite l’Anac. Viene, poi, confermata la quota dell’80% dei lavori da affidare tramite gara nell’ambito delle concessioni. Senza considerare i molti altri capitoli toccati dal testo: concessioni, progettazione e concorsi, criteri di aggiudicazione, gare elettroniche.

Cabina di regia
Viene confermata una delle novità più rilevanti delle scorse settimane, anche se in versione soft. E’, così, prevista la costituzione di una cabina di regia presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Avrà il compito di effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del decreto in fase di applicazione, di esaminare proposte di modifiche normative, di promuovere la realizzazione di un piano nazionale di procedure telematiche di acquisto. Per evitare sovrapposizioni con l’Anac, è stato previsto che eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici siano segnalati all’Anticorruzione che, così, manterrà saldamente tra le mani il pallino della regolazione. Sarà un decreto di Palazzo Chigi a stabilire la composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia.

Criteri di aggiudicazione
Recependo l’impulso della delega, il decreto stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico dovrà essere affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti inseriti nell’albo che sarà istituito presso l’Anac. Per gli incarichi di progettazione si potrà usare solo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Centrali di committenza
Sciolto anche il nodo delle centrali di committenza. Le stazioni appaltanti potranno procedere sempre in via autonoma per i servizi sotto i 40mila euro e per i lavori sotto i 150mila euro. Sopra questa soglia, le stazioni appaltanti potranno acquisire una qualificazione che gli permetterà di fare le gare: sarà l’Anac a tenere il relativo elenco. La qualificazione sarà conseguita in relazione alla complessità delle procedure da gestire. In alternativa, dovranno fare riferimento a una centrale di committenza o a un’unione di Comuni.

Incentivo due per cento
Cambia la ragione sociale del due per cento, l’incentivo per la progettazione dei dipendenti pubblici. Potrà essere dedicato solo alle attività di “programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”. Quindi, per la progettazione la Pa dovrà rivolgersi all’esterno.

Gare elettroniche
In materia di gare elettroniche, viene stabilito che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e che l’utilizzo di questi sistemi “non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara”. Per questa previsione, però, non vengono indicati termini o sanzioni.

Documento di gara unico europeo
All’uso del documento di gara unico europeo per la partecipazione alle gare viene dedicato un articolo specifico. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione alle gare, le stazioni appaltanti dovranno accettare il documento unico, per facilitare la vita alle imprese. Entro il 18 aprile del 2018 il documento dovrà essere fornito in via esclusivamente telematica e consisterà “in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale”.

Avcpass al ministero delle Infrastrutture
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per partecipare alle gare dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso l’Avcpass, come avviene ora. Ma questa banca dati sarà trasferita al ministero delle Infrastrutture e denominata “Banca nazionale degli operatori economici”.

Rischio operativo
Per le concessioni viene più volte posto l’accento sul rischio operativo. Il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato “tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”. Quindi, basta con le concessioni fuori mercato.

Criteri premiali
Potranno essere previsti criteri premiali, in fase di valutazione delle offerte, per le imprese che si impegnino, in caso di aggiudicazione, per l’esecuzione dell’appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale, “nel rispetto del diritto dell’Unione europea”. Oppure che, in via prioritaria, utilizzino gli addetti già impiegati nel medesimo appalto.

In house
Sull’in house viene riprodotta nella sostanza la formula inserita nella delega. Ai concessionari pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione “è fatto obbligo di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture” mediante gara. Quello che resta potrà essere affidato in house. Restano escluse da tale obbligo le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con le procedure di gara ad evidenza pubblica, “secondo il diritto dell’Unione europea”.
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12 Feb

Appalti di beni e servizi con soggetti aggregatori, ANAC aggiorna modalità acquisizione CIG

Nuove modalità informatiche a seguito della pubblicazione in Gazzetta del Dpcm 24 dicembre 2015

Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai Soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti, le categorie merceologiche e le soglie di importo di cui al Dpcm 24 dicembre 2015.

Ricordiamo che il Dpcm 24 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, individua per gli anni 2016 e 2017 le categorie di beni e servizi i cui appalti dovranno passare attraverso uno dei 35 soggetti aggregatori, e le relative soglie di obbligatorietà.

Tra le 19 categorie c’è il facility management immobili, la pulizia immobili e la manutenzione immobili e impianti (LEGGI TUTTO).

Per le categorie di beni e servizi individuate l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.

 

AGGIORNAMENTO MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE DEL CIG. Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 l’Autorità comunica che:

1. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM in premessa, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.

2. Per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.

3. Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.

4. Le S.A. diverse da quelle di cui al punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015″. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

5. Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015″. Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.

6. I Soggetti aggregatori che intendono realizzare una iniziativa quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Stazione appaltante iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015″, procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG derivato per l’intero importo della gara.

7. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse”. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.

8. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG”. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

9. Le SA di cui al punto 5 che intendano realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

10. Verrà realizzata a breve analoga procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG (a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).

11. Dalla data di entrata in vigore del dPCM in premessa, non sarà più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica. I carnet già acquisiti in data precedente all’entrata in vigore dello stesso, andranno rendicontati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dPCM medesimo, secondo le consuete modalità; tutti gli altri saranno annullati d’ufficio decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola.

 

11 Feb

Gare di facility management solo attraverso 35 aggregatori: in Gazzetta il DPCM

Per le categorie di beni e servizi individuate l’Anac non rilascia il Cig alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip o ad altro soggetto aggregatore

Tra le 19 categorie c’è il facility management immobili, la pulizia immobili e la manutenzione immobili e impianti.

 

Le soglie indicate sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni.

Per le categorie di beni e servizi individuate l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.

Con riferimento alle categorie merceologiche individuate con i numeri 15 (Vigilanza armata), 16 (Facility management immobili), 17 (Pulizia immobili), 18 (Guardiania) e 19 (Manutenzione immobili e impianti) si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

MODALITÀ ATTUATIVE. L’individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorieta’ ivi indicate, nonche’ l’individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Nell’apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it è reso disponibile l’elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalita’ operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale www.acquistinretepa.it sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

ENTRATA IN VIGORE. Gli obblighi decorrono, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche’ per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale), dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per le restanti amministrazioni, gli obblighi decorrono tra sei mesi.

28 Gen

Codice Appalti e Direttive Europee: approvato il disegno di legge delega

Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1678 recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

L’Assemblea del Senato ha approvato il testo che era stato proposto dall’VIII Commissione (Lavori Pubblici e Comunicazione) che passa ora all’esame della Camera dei Deputati.

Ricordiamo che il disegno di legge approvato è composto da un solo articolo e reca una delega al Governo, che dovrà essere attuata entro il 18 febbraio 2016, per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea. E’ prevista la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni. Tra i criteri della delega:

  • il divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  • la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
  • la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
  • il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
  • la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
  • la revisione del sistema vigente di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza;
  • la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
  • il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni;
  • l’individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento;
  • la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Confermati anche gli ulteriori criteri direttivi che erano stati introdotti dall’VIII Commissione:

  • il divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure derogatorie;
  • la sostituzione del criterio del massimo ribasso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nei servizi ad alta intensità di manodopera;
  • la valorizzazione di esigenze di sostenibilità ambientale e di clausole sociali;
  • la previsione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati da opere infrastrutturali che hanno impatto sull’ambiente;
  • la valorizzazione della fase progettuale e il contenimento delle varianti in corso d’opera;
  • il rafforzamento dei poteri di vigilanza e indirizzo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che elaborerà contratti-tipo e bandi-tipo e istituirà un albo nazionale dei commissari di gara;
  • l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, di un albo nazionale per il ruolo di responsabile dei lavori;
  • l’affidamento delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, con una disciplina transitoria per le concessioni autostradali.

 

21 Gen

Commissioni di gara e consulenze

Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi delle commissioni giudicatrici.
Con la sentenza n. 15/1/2016 n. 112, la terza sezione ha rilevato come non sia inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne (cfr. C.d.S. VI, 5 aprile 2012 n. 2026; T.A.R. Puglia Bari I, 20 agosto 2012 n. 1583), mentre è essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.

19 Gen

Livorno – Al via il bando di project della Piattaforma Europa

E’ stato pubblicato l’atteso bando di project financing per la Piattaforma Europa, il maxi progetto di ampliamento a mare del porto di Livorno destinato a dare impulso ai traffici commerciali dello scalo toscano.

L’oggetto del bando, apparso oggi sul supplemento della Gazzetta ufficiale europea, è la progettazione (definitiva ed esecutiva) e la costruzione della prima fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno e di tutte le opere connesse.

L’importo complessivo della concessione di costruzione e gestione, della durata di 50 anni, è pari a 504,46 milioni di euro di cui 177 milioni finanziati con un mutuo contratto dall’Autorità Portuale di Livorno le cui rate saranno sostenute in parte dalla Regione Toscana. La parte residua, di circa 326 milioni, resterà a carico del concessionario, ovvero del soggetto che si ggiudicherà la gara. Come contropartita quest’ultimo avrà il diritto per tutta la durata della concessione di gestire il Terminal.

La gara sarà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 22 marzo 2016.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana prevista per il 20 gennaio.

(fonte:http://www.toscana24.ilsole24ore.com)

13 Gen

La legge di stabilità 2016 per le procedure di affidamento sotto la soglia dei 1.000 euro

La legge di stabilità 2016 (legge n. 28 dicembre 2015, n. 208) modificando l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha liberalizzato gli acquisti in economia per soglie inferiori ai 1.000,00 euro.

Tale modifica ha reso possibile, in deroga all’obbligo del ricorso al mercato elettronico, l’affidamento di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario ovvero tramite procedure economali.

Di seguito il comma modificato.

  1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché  gli  enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
08 Gen

Riscossione dei tributi – Centralizzazione acquisti non si applica per le concessioni

L’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) ha trasmesso all’Autorità anticorruzione (ANAC) una risoluzione con la quale ha ritenuto non sussistente per gli enti locali l’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici in relazione agli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, in considerazione della qualificabilità degli stessi come concessioni di servizi pubblici.

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015 (IN ALLEGATO), pubblicato oggi, l’Anac illustra la propria posizione sulla questione, affermando che “in generale, l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”.

Tuttavia “laddove, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulti inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potrà ritenersi non applicabile il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”. In proposito, l’Autorità evidenzia che “proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l’aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all’affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio”.

L’Anac ricorda come “lo stesso art. 52, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 preveda espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l’attività di accertamento delle imposte locali”.