14 Ott

Il project financing quale strumento per la ripresa economica nazionale

Lunedì 24 ottobre 2016 ore 9.00
Casa dell’Architettura, Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma
PROGRAMMA

ore 9.00
REGISTRAZIONI CHECK-IN PARTECIPANTI

ore 9.30
SALUTI INIZIALI ED INTRODUZIONE
arch. Alessandro Ridolfi
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia
arch. Daniela Proietti
Consigliere responsabile Dip. Professione OAR

ore 10.15
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
modera
arch. Sandro Berardi
Presidente Associazione ARA
Sistema Roma Architetti Romani Associati & Partners

INTERVENTI
ore 10.30
dott. Daniel Della Seta
Giornalista Conduttore radio TV “L’Italia che va…”
Radio RAI
ore 10.45
dott. Gianpiero Fortunato
Funzionario Comune di Salerno, Consulente giuridico-amministrativo Appalti Partenariato Pubblico Privato, componente gruppo tecnico ANCI sul codice contratti
ore 11.15
avv. Gabriele Pasquini
Dirigente Dip. per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ore 11.30
dott. Pasquale Marasco
dott. Marco Tranquilli
Esperti di Project Financing e Partenariato Pubblico Privato Dip. per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ore 12.00
avv.Francesco Ferrari
avv. Giorgia Romitelli
Studio Legale Tributario Associato DLA Piper – Milano
ore 12.30
dott. Francesco Pinto
Presidente Consorzio Asmez
ore 12.45
dott. Ing. Mauro Annunziato
Responsabile Divisione Smart Energy
Dip. Tecnologie Energetiche ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
ore 13.00
Prof. Arch. Livio de Santoli
Professore Ordinario di Fisica Tecnica Ambientale
Dip. di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica
Sapienza Università di Roma

ore 13.15
PAUSA PRANZO

ore 14.45
dr. Michele Baldi
Consigliere Regionale
ore 15.00
dott. arch. Lorenzo Bellicini
Direttore tecnico CRESME
Centro di ricerche di mercato, servizi per chi opera nel mondo delle costruzioni e dell’edilizia
ore 15.30
dott. Ing. Fulvio Paone
Responsabile Sanitario TBS Group S.p.A.
ore 15.50
dott. arch. Jacopo Fedi
Progettista ed esperto di politiche eco-sostenibili e gestione dei rifiuti, Amministratore Unico di bioprojectgroup
ore 16.15
dott. Angelo Raffaele Consoli
Presidente del CETRI – TIRES,
Direttore Ufficio Europeo di Jeremy Rifkin
ore 16.45
dott. Ing. Michele Munafò
Responsabile monitoraggio del consumo di suolo,
ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
ore 17.15
DIBATTITO CON TAVOLA ROTONDA

ore 18.30
REGISTRAZIONI CHECK/OUT DEI PARTECIPANTI

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Sono stati invitati:
on. Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio
dr.ssa avv.to Virginia Raggi
Sindaco di Roma Capitale

________________________________________
In considerazione del numero limitato di posti disponibili e nel rispetto dei colleghi interessati in lista di attesa, Vi invitiamo ad effettuare eventuale disdetta quanto prima accedendo, attraverso l’area iscritti del sito dell’OAR, all’interno della piattaforma telematica del CNAPPC (nello spazio “i miei corsi”, cliccando sul titolo dell’evento e in seguito su “elimina iscrizione”).

04 Ago

Nuovo Codice Appalti: Parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC

Il Consiglio di Stato il 2 agosto ha reso il parere n. 1767 richiesto dall’ANAC sulle linee guida del Codice dei contratti pubblici relativeall’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), al Responsabile unico del procedimento (RUP)  ed ai servizi di architettura ed ingegneria (SIA). Si tratta di tre determinazioni che l’ANAC potrà, adesso, approvare definitivamente.

La competente commissione speciale istituita presso le sezioni consultive di Palazzo Spada ha compiuto il richiesto esame delle linee guida in oggetto, predisposte in attuazione delle seguenti norme del Codice degli appalti: art. 31, comma 5, in tema di Rup; art. 213, comma 2, in tema di offerta economicamente più vantaggiosa e di servizi di architettura ed ingegneria. Il parere, estremamente articolato sia nell’inquadramento teorico delle questioni che nel conseguente esame di dettaglio, è accompagnato da una serie di proposte di modifica.

Il Consiglio di Stato nelle considerazioni generali richiama quanto già detto in sede di parere reso sul testo del nuovo Codice dei contratti pubblici (parere 1 aprile 2016, n. 855) ed ha, nuovamente, precisato il carattere non vincolante dei provvedimenti adottati con delibera dell’ANAC in riferimento all’art. 213, comma 2 del nuovo Codice ed il carattere vincolante di quelli adottati con delibera dell’ANAC in riferimento a disposizioni integrative dettagliatamente previste nell’articolato del nuovo Codice (con esclusione di quelle di cui all’art. 213, comma 2), in materia di status (requisiti di professionalità) e di competenze di un organo amministrativo, precisando, altresì, che risultano, invece, vincolanti tutti i provvedimenti presi con decreti ministeriali

Per quanto concerne la forma discorsiva dei documenti proposti dall’ANAC, i giudici di Palazzo Spada hanno segnalato la necessità che:

  • laddove si tratti di linee guida vincolanti, l’Autorità delinei in modo chiaro e preciso il “precetto” vincolante da osservare da parte dei destinatari, pubblici e privati, dello stesso;
  • l’indicazione “discorsiva” sia in ogni caso chiara e univoca anche se la natura non vincolante giustifica, in questo caso, un minore rigore nell’enucleazione dell’indirizzo impartito all’amministrazione con la precisazione che l’amministrazione potrà non osservare le linee guida se, come in molti casi previsto da queste ultime, la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa.

I giudici hanno, anche, aggiunto che la natura vincolante delle linee guida non deve lasciare poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione ed hanno ribadito la necessità di speciali misure che consentano di recuperare in sede procedimentale il rischio di “gap democratico”, tipico di regolazioni predisposte da Autorità amministrative indipendenti; ad esempio: una sistematica fase di consultazione dei soggetti interessati, lo svolgimento di un’attenta analisi di impatto della regolamentazione (c.d. a.i.r.) nonché della successiva verifica di impatto (c.d. v.i.r.), evitare una proliferazione di Linee guida e la conseguente inflazione di regolazione.

Vengono, poi, analizzate, nella parte B del parere le tre linee guida relative all’offerta economicamente più vantaggiosa, al Responsabile unico del procedimento ed ai servizi di architettura ed ingegneria.

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Il parere sottolinea il carattere che emerge dall’analisi delle Linee guida sul punto, le quali appaiono alla stregua di mere istruzioni operative per le stazioni appaltanti, in prevalenza finalizzate ad offrire a queste ultime formule e metodi di natura tecnico matematica sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione alle stesse di un punteggio numerico.

Il parere, dopo aver evidenziato l’impostazione mininale seguita dall’ANAC sul punto, da un lato ritiene condivisibile ed apprezzabile l’assenza di eccessivo dettaglio al fine di rispettare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri e dei metodi di analisi delle offerte più coerenti con le specifiche esigenze dell’appalto in questione; dall’altro, reputa nel dettaglio troppo generiche le indicazioni che scontano, per un altro, un deficit di utilità.

Vengono quindi svolte una serie di indicazioni di dettaglio sulla scorta del seguente criterio. Le Linee guida, infatti, attengono in questa parte ad uno dei punti maggiormente qualificanti della riforma della materia, la valorizzazione del metodo di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che assume il connotato di modalità ordinaria e generale di aggiudicazione degli appalti, a fronte del dichiarato sfavore per il metodo del prezzo più basso. Tra l’altro il successo della riforma degli appalti passa necessariamente attraverso il funzionamento della disciplina dell’OEPV, di cui il documento in esame costituisce declinazione operativa.

Le osservazioni dei giudici di Palazzo Spada possono essere così riassunte:

  • nell’ultimo periodo della “premessa”, con cui si ribadisce, in maniera pleonastica, l’obbligo delle stazioni appaltanti di recepire nel contratto le condizioni proposte dall’aggiudicatario e di vigilare sul loro rispetto, andrebbe espunto in quanto attinente alla formazione del contratto e alla verifica dell’adempimento dell’appaltatore e, quindi, del tutto inconferente con l’oggetto delle presenti linee guida,
  • relativamente al paragrafo intitolato “Quadro normativo”, l’ultimo periodo del paragrafo, con cui si raccomanda alle stazioni appaltanti di segnalare all’Autorità Antitrust e all’autorità giudiziaria (rispettivamente) condotte anticoncorrenziali e comportamenti delittuosi, appare estraneo all’oggetto delle linee guida sull’OEPV e andrebbe, quindi, espunto;
  • nel paragrafo relativo ai “criteri di valutazione”, appare insufficiente la raccomandazione relativa all’introduzione nei bandi di criteri compensativi che segnalano la necessità di impartire istruzioni più stringenti ed efficaci, quale, ad esempio, il suggerimento dell’attribuzione di un peso massimo a tale tipologia di criteri;
  • relativamente ai paragrafi contenenti le formule matematiche, viene suggerito, al fine di assicurare la più ampia trasparenza nella comprensione e nell’applicazione delle metodologie suggerite, di accompagnare, per quanto possibile, le relative formule con istruzioni esplicative che permettano una più agevole conoscenza dei criteri di misurazione e di valutazione delle offerte e un più efficace controllo della loro corretta applicazione.

Il responsabile unico del procedimento (RUP)

Le linee guida hanno, nella ricostruzione del parere, un duplice contenuto: da un lato, con portata vincolante, l’attuazione dell’art. 31, comma 5; dall’altro lato, la formulazione di indicazioni interpretative delle disposizioni dell’art. 31 del Codice nel suo complesso. Per questa seconda parte sono adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice ed hanno una funzione di orientamento e moral suasion.

Sulla base di tale ricostruzione il parere suggerisce, per ragioni di certezza e chiarezza in ordine a portata e contenuti, di distinguere le Linee guida in due parti, distinte già in base al relativo titolo ed esplicitare in modo chiaro (per evidenti ragioni di certezza per gli operatori) che soltanto la seconda di esse assume portata vincolante):

I) Indicazioni di carattere generale in materia di RUP ai sensi dell’art. 213, comma 2, codice dei contratti pubblici;

II) Compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 codice dei contratti pubblici,

con la precisazione che nella parte I vanno inclusi gli attuali paragrafi I (ambito di applicazione) e II (profili generali), mentre nella parte II vanno inclusi gli attuali paragrafi III, IV, V, VI.

Vengono quindi elencate 18 modifiche di dettaglio, sempre proposte alla luce del predetto criterio. A titolo esemplificativo, il parere segnala come esuli dai limiti individuati dalla norma del Codice oggetto di attuazione la fissazione del contenuto indefettibile del provvedimento di nomina del Rup, ivi compresa la necessaria indicazione dei poteri di delega conferiti e delle risorse messe a disposizione per lo svolgimento delle funzioni.

Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (SIA)

Il terzo ed ultimo gruppo di Linee guida, avente carattere non vincolante, viene inquadrato dal parere come connesso alla condivisa esigenza di riordino della materia dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Viene quindi richiamata, in termini di inquadramento, la primaria finalità di sostituire la previgente, complessa disciplina con quella, di carattere certamente “più snello ed essenziale” ma comunque frammentaria, contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici. In definitiva, emerge come l’atto regolatorio proposto intervenga a colmare da subito alcune lacune venutesi a creare nel passaggio alla nuova disciplina, al fine di assicurare quella “ordinata transizione” prevista dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (art. 1, comma 1, lett. b), e auspicata nel parere reso dal Consiglio di Stato sul nuovo Codice.

Dall’esame del testo proposto emerge prima la definizione dell’ambito di applicazione, in specie attraverso il richiamo alla nozione recata dall’art. 3, lett. vvvv), del Codice, Sul punto peraltro viene segnalata la mancanza di ulteriori specificazioni, richieste in sede di consultazione pubblica. Quindi, le Linee guida passano ad enunciare i principi generali ricavabili dalla normativa primaria, ed in particolare dagli artt. 23 e 24 del Codice. Sul piano formale, la lettura di questa parte dell’atto consente, pur nell’ambito di un registro discorsivo, di enucleare in modo chiaro i singoli precetti in esso contenuti.

In termini applicativi di tale quadro, le Linee guida dettano alcune indicazioni operative a beneficio delle stazioni appaltanti in sede di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.  In via generale, il parere evidenzia una funzione generale delle Linee guida in esame, quella di interpretazione del dato normativo primario.

Vengono quindi elencate una serie di modifiche di dettaglio, sempre proposte alla luce del predetto inquadramento. A titolo esemplificativo, il parere segnala, fra le varie indicazioni estremamente dettagliate, l’esistenza di una disciplina non univoca in ordine alla la necessità della relazione geologica e, quindi, della presenza della figura del geologo negli appalti integrati.

Sempre a titolo esemplificativo del livello di approfondimento e delle questioni affrontate, anche sulla scorta dell’esperienza giurisprudenziale, in tema di criteri per la valutazione delle offerte il parere segnala i rischi insiti nella prevista commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione delle offerte, ulteriormente aggravati dalla richiesta che sia “in ogni caso prevista” nel bando “una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica”. Né quest’ultima previsione appare conforme al carattere non vincolante delle Linee guida, nella misura in cui introduce un obbligo normativamente non previsto.

A cura di Arch. Paolo Oreto

05 Lug

ANCI – IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI : COSA CAMBIA PER I COMUNI

ANCI

Seminario

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI : COSA CAMBIA PER I COMUNI 

d.lgs n. 50/20165

giornata di studio e approfondimento

ROMA, VIA DEI PREFETTI 46

6 LUGLIO,   ORE 9.30-13.30

Il seminario è il primo approfondimento tecnico sull’impatto delle principali novità del nuovo codice degli appalti. Si tratta infatti di una riforma particolarmente complessa che richiede un’attenta analisi del contesto organizzativo e gestionale degli enti locali e un costante monitoraggio dei suoi effetti anche alla luce delle emanande linee guida dell’ANAC e decreti ministeriali che completeranno il quadro ordinamentale di un settore strategico come quello degli acquisti di lavori, beni e servizi.

La finalità è quella di fornire un primo orientamento e interpretazione di carattere squisitamente tecnico ad Amministratori ed operatori del settore.

 

Ore 9,30    

Saluti

Alessandro Bolis               Sindaco del Comune di Carmignano di Brenta e Delegato ANCI politiche abitative, urbanistica, Lavori Pubblici

 

Introduzione

Veronica Nicotra               Segretario Generale ANCI

 

Interventi:

Francesco Merloni *          Consigliere ANAC

Antonella Nicotra              Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture

Stefano Tremolanti *         Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA – Consip

 

Ore 11,00            

Tavola Rotonda: Le nuove modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture. Opportunità e Criticità

 

Modera

Stefania Dota                             Vice Segretario Generale ANCI

 Interventi:

Paolo Berno *                    Città metropolitana di Roma Capitale – “Incentivi, funzioni tecniche e ruolo soggetti aggregatori”

Antonio Bertelli                 Comune di Livorno –  “La Qualificazione delle Stazioni Appaltanti”

Antonella Fabiano            Comune di Milano – “Contratti sottosoglia”

Gianpiero Fortunato         Comune di Salerno – “Partenariato Pubblico-Privato”

Luciano Gallo                    Esperto ANCI in materia di affidamenti – “Gli appalti nei servizi sociali”

Luana Guerrieri                         Comune di Latina – “Aggregazione e Centralizzazione delle committenze”

Michelangelo Lo Monaco Comune di Taormina – “Criteri di aggiudicazione e offerte anormalmente basse”

 Dibattito

 Conclusioni

 

 

 

04 Giu

Nuovo Codice – I servizi sociali entrano fa gli affidamenti «ordinari»

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni possono affidare servizi sociali e altre tipologie di servizi alla persona mediante gare svolte secondo le procedure ordinarie con qualche facilitazione nella pubblicità, ma anche riservandole a soli organismi no profit.
Il Dlgs n. 50/2016 non contiene disposizioni derogatorie per l’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi elencati nell’allegato IX, tra i quali rientrano servizi sanitari, culturali, e di ristorazione collettiva, come invece era previsto nel Dlgs n. 163/2006, nel quale tali tipologie di contratti erano assoggettate solo ad alcune norme e al rispetto dei principi comunitari.
Nel nuovo codice dei contratti pubblici le procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi socio-assistenziali e socio-educativi (peraltro individuati specificamente) seguono le regole ordinarie per le varie fasi e per i vari obblighi specifici (ad es. la presentazione della garanzia provvisoria da parte degli operatori concorrenti alla gara).
L’avviso di preinformazione
L’unica facilitazione per lo sviluppo della gara è stabilita dall’articolo 142 in relazione agli obblighi di pubblicità preventiva, poiché in alternativa al bando per la singola procedura, l’amministrazione può rendere nota la sua intenzione di affidare i servizi mediante un avviso di preinformazione che viene pubblicato in maniera continua e contiene alcune notizie essenziali.
L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare e deve specificare che essi saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione, nonché deve contenere l’invito agli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
Scegliendo l’avviso di preinformazione, la stazione appaltante può operare con successive procedure a invito, secondo uno schema per molti versi simile alla procedura ristretta.
La pubblicizzazione della gara con singolo bando o l’utilizzo dell’avviso di preinformazione comportano per l’amministrazione la soddisfazione degli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 72, a partire dalla comunicazione all’Unione europea.
Il mercato elettronico
L’assoggettamento integrale al codice combinato con la nuova soglia di rilevanza comunitaria stabilita dall’articolo 35 per i servizi sociali e per le altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX consentono alle amministrazioni di acquisire tali prestazioni per valori sino a 750mila euro mediante il mercato elettronico e altre piattaforme telematiche, nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006. Peraltro da dicembre 2015 è attivo nel mepa Consip un bando abilitante per l’acquisto di alcune tipologie di servizi socio-assistenziali e di servizi educativi, mentre già in alcuni contesti regionali tali percorsi erano soddisfatti mediante mercati elettronici o piattaforme.
Qualora tali servizi non siano acquisibili mediante gli strumenti elettronici di negoziazione, le stazioni appaltanti, in base a quanto previsto dall’articolo 37 del codice, devono ricorrere alle centrali di committenza se vogliono utilizzare le procedure semplificate dell’articolo 36 oppure devono effettuare procedure ordinarie (aperte o ristrette).
Per i Comuni non capoluogo tale situazione comporta l’obbligatorio ricorso a uno dei modelli aggregativi previsti dal comma 4 dello stesso articolo 37.
Gare riservate a organismi no profit
Le amministrazioni possono tuttavia fruire di un’ulteriore novità proposta dall’articolo 143 del Dlgs n. 50/2016, che stabilisce la possibilità di riservare la partecipazione alle procedure per l’affidamento di un’ampia serie di servizi sociali a soggetti privi di fine di lucro, che abbiano come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi.
La disposizione consente di riservare le gare (che comunque seguiranno integralmente le regole del codice) per l’affidamento di varie tipologie di servizi sociali, sanitari e culturali a organismi no profit, operanti nel terzo settore o comunque in ambiti nei quali la produzione di tali attività non è sempre connessa alla configurazione imprenditoriale (ad es. la vasta area del settore cultura).
Servizi di ristorazione collettiva
Per i servizi di ristorazione collettiva in ambito scolastico, assistenziale e ospedaliero l’articolo 144 del Dlgs n. 50/2016 prevede invece l’obbligatorio riferimento alle linee-guida che verranno elaborate dal ministero della Salute: nella fase transitoria le stazioni appaltanti possono fare riferimento alle linee guida approvate dalle regioni (alcune) e ai criteri ambientali minimi (approvati nel 2011).
Per tutte le procedure di affidamento degli appalti di servizi sociali e di ristorazione collettiva, l’articolo 95 prevede al comma 3 l’utilizzo obbligatorio del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la valutazione delle offerte.

fonte QEL

24 Mag

Riforma appalti/3. Lucidi (Anci): «Serve un sistema flessibile per le aggregazioni tra Comuni»

Riforma appalti/3. Lucidi (Anci): «Serve un sistema flessibile per le aggregazioni tra Comuni»

G.Sa.

«Ok al principio del “mettersi insieme”, ma consentiamo ai Comuni di dimostrare o acquisire le qualificazioni necessarie, per importi e tipologie di appalti»

Uno dei temi caldi della riforma degli appalti è quello delle aggregazioni e delle centralizzazioni delle committenze, posto con forza dalle direttive Ue e dalle politiche di spending review, mentre la legge delega individua anche nella qualificazione e nella professionalizzazione delle stazioni appaltanti gli strumenti per rendere efficiente il nostro sistema degli appalti. Un tema che avrà un impatto soprattutto sul sistema degli enti locali che non di rado vivono questi processi di riforma “in difesa” rispetto alle attuali competenze. «Il recepimento delle direttive europee concessioni – dice Claudio Lucidi, componente della Commissione di studio per la redazione del nuovo codicedegli appalti in rappresentanza dell’Anci – può rappresentare un’occasione importante per rilanciare il ruolo e le funzioni dei comuni e contemporaneamente contribuire a un riordino delle modalità di approvvigionamento, razionalizzando le procedure di spesa attraverso l’applicazione dei criteri di qualità ed efficienza».

Ma qual è la strada giusta per dare efficienza a questo settore?
Per raggiungere questi obiettivi la legge delega ci indica dei percorsi: a) professionalizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti; b) centralizzazione delle committenze e riduzione del numero delle stazioni appaltanti; c) creazione di reti di committenza per intensificare il ricorso ad affidamenti di tipo telematico.
La previsione di un sistema di qualificazione potrebbe consentire ai comuni che lo desiderino e che intendono “investire” in questo settore, di svolgere specifiche funzioni non solo per sé stessi ma anche per altre amministrazioni locali e stazioni appaltanti. Sempre la legge delega introduce inoltre una specificità per i comuni non capoluogo di provincia (che rappresentano il 90% del totale se si escludono i comuni compresi nell’ambito territoriale delle città metropolitane) introducendo l’obbligo di aggregazione o centralizzazione ” a livello” di unioni dei comuni.

Si suppone che i comuni vogliano evitare, oltre che di perdere poteri, anche una omologazione generalizzata e un annullamento delle peculiarità territoriali. Ma come si garantisce questo esito tenendo conto degli altri vincoli?
Con riferimento alle disposizioni generali occorre citare quanto stabilito nella direttiva europea che nell’esprimere un favor per i processi di aggregazione della domanda o di centralizzazione delle procedure, segnala il rischio, da evitare mediante un attento monitoraggio, di una eccessiva concentrazione del potere di acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI. Il nuovo Codice dovrà individuare gli strumenti per consentire che l’attività di approvvigionamento possa realmente coniugare l’esigenza di una spesa pubblica più efficace ed efficiente con standard qualitativi più elevati, dati anche dalle peculiarità locali dei prodotti. Per questo è importante delineare una rete organizzata di committenti pubblici qualificati e opportunamente aggregati. E i comuni, in questo contesto, possono giocare un ruolo importante.

Cioè?
Una prima problematicità è individuabile nel binomio aggregazione/centralizzazione. I due termini, usati spesso come sinonimi, indicano, a mio avviso, due distinte modalità per conseguire il medesimo risultato e da adattare secondo la particolarità dell’appalto (forniture o servizi o lavori). L’aggregazione dovrebbe avere riguardo alla concentrazione della domanda che presupporrebbe una riorganizzazione di tipo “strutturale” se non anche “istituzionale” delle amministrazioni coinvolte: in sostanza si tratta di un modello organizzativo caratterizzato da elementi di stabilità e continuità. Volendo identificare il processo di acquisizione come un ciclo produttivo, le fasi che lo caratterizzano (programmazione, progettazione, affidamento e controllo) dovrebbero essere concentrate in un unico organismo che le svolgerà avendo riguardo ad un bacino territoriale di area vasta. Al contrario, la centralizzazione delle committenze dovrebbe consentire di svolgere una procedura di acquisto “mirata” in nome e per conto delle amministrazioni che fanno parte della centrale ovvero di altre amministrazioni. In questo senso la centrale di committenza, ancorché costituita tra più comuni su base convenzionale, svolge una attività più assimilabile ad un servizio, che non presupporrebbe una condivisione di responsabilità né tanto meno una struttura associativa organica.

Ritornando ai comuni non capoluogo, quindi?
I comuni non capoluogo possono propendere per una delle due modalità, con un coinvolgimento e responsabilità diverse secondo a quale modello si intende fare riferimento. Ovviamente nel sistema di reti di committenza occorre considerare l’obbligo di rivolgersi per determinati acquisiti di beni e servizi (in parte anche per lavori) alla Consip e ai soggetti aggregatori (di livello regionale e a livello di città metropolitane).

E quale ruolo gioca la qualificazione nel sistema delle reti di committenza?
Le considerazioni che precedono devono, tuttavia, coordinarsi con gli altri due criteri direttivi contenuti nella legge delega e cioè quelli relativi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti. Dal “combinato disposto” quindi delle due coppie di assunzioni (aggregazione/centralizzazione e qualificazione/professionalizzazione) si potranno definire le attività che possono essere gestite dai comuni non capoluogo. Un sistema dinamico di qualificazione delle stazioni appaltanti dovrebbe consentire ai comuni in possesso, anche parzialmente, dei requisiti di qualificazione di poter operare autonomamente secondo il grado di qualificazione posseduta ovvero acquisire, nel tempo, i requisiti che gli consentano di qualificarsi, ancorché tramite una forma di aggregazione, obbligatoria per i comuni non capoluogo. In tal senso potrebbe essere opportuno prevedere, nell’ambito di rapporti pubblico-pubblico, che le amministrazioni comunali possano fornire servizi o attività di carattere ausiliarie ad altre stazioni appaltanti o altre centrali di committenza per caratterizzare in senso dinamico il complesso sistema di qualificazione. Ovviamente i requisiti di qualificazione dovranno essere proporzionali alla tipologia e al valore dei contratti e al tipo di impegno richiesto alla centrale di committenza che sarà più o meno diverso secondo che si tratti di un soggetto che oltre a centralizzare le procedure proceda anche ad aggregare la domanda ovvero che si limiti a svolgere la procedura di gara per conto di altri.
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29 Mar

ASFEL – La centralizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni

Prima sezione

La centralizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, per la razionalizzazione della spesa nel settore dei beni e servizi.

1. Le competenze dei soggetti aggregatori

Consip

Mepa

Centrali Uniche di Committenza (CUC): natura giuridica e procedimento di formazione

Il ruolo del responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento

 

Seconda sezione

La legge n. 208 del 28 dicembre 2015: la conferma dell’esigenza di ra-zionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche, unitamente a quelle di spending review.

2. Le novità della legge di stabilità 2016

Il rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

Gli affidamenti autonomi delle stazioni appaltanti

Le soglie obbligatorie di ricorso al mercato elettronico

Le deroghe agli acquisti su Consip e Mepa

Il riequilibrio dei contratti pubblici

Approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica

 

3. Le categorie merceologiche e le soglie per le quali è obbligatorio il ricorso a Consip o altro soggetto aggregatore

Il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015

 

Terza sezione

L’attuale Codice dei contratti pubblici sarà sostituito dalle disposizioni del decreto legislativo, già licenziato dal Consiglio dei Ministri, che dovrà coordinare la normativa vigente, con le direttive di matrice euro-pea.

4. Il codice degli appalti 2016

Le novità

Il ruolo dell’Anac

Effetti abrogativi

 Ore 8.30 Registrazione partecipanti

Ore 8.40 Inizio Convegno

 

Saluti

dott. Vincenzo Napoli

Sindaco del Comune di Salerno

dott. Loris Scognamiglio

Dirigente Area Finanziaria del Comune di

Salerno

dott. Eugenio Piscino

Presidente ASFEL

 

Relatori

avv. Carmine Cesarano

Avvocato amministrativista, esperto di

contrattualistica pubblica

 

dott. Gianpiero Fortunato

Funzionario del Comune di Salerno, consulente giuridico-amministrativo

Ore 11.30 Coffee Break

Ore 13.30 Question Time

Ore 14.00 Chiusura lavori

10 Mar

Roseto degli Abruzzi, presentato un progetto di project financing per l’arena 4 palme

Acquisto e ammodernamento dell’area relativa all’Arena 4 Palme, acquisto e riqualificazione dei parcheggi nell’area centrale delle Ferrovie adiacenti alla stazione, riqualificazione delle aree verdi ed a parcheggio esistenti su tutto il lungomare Celommi, riqualificazione delle aree verdi e a parcheggio in via Marina e via Marco Aurelio oltre alla riqualificazione della pineta centrale di Roseto degli Abruzzi. Tutto questo a costo zero per la collettività.

Sono queste le opere, che ammontano ad oltre quattro milioni di euro, previste nella proposta di project financing presentata ieri al Comune di Roseto degli Abruzzi da Dimensione Solare s.r.l. con sede in Notaresco, società del gruppo Ponzio. Il project financing è una delle modalità di realizzazione di opere pubbliche che prevede il coinvolgimento dei privati anche nelle attività di finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture e di servizi di utilità pubblica. Si tratta di uno strumento innovativo che, grazie al coinvolgimento del settore privato, ha permesso a molti comuni di incrementare la dotazione infrastrutturale del proprio territorio riducendo l’onere a carico della finanza pubblica.

La proposta progettuale presentata prevede, inoltre, l’affidamento in concessione relativo al monitoraggio dei parametri ambientali urbani, la gestione delle aree di parcheggio a pagamento su aree comunali con riqualificazione delle stesse mediante l’utilizzo di tecnologie innovative e relativo servizio di accertamento delle violazioni alla sosta con l’impiego di ausiliari del traffico.

Si tratta certamente di un intervento che può essere estremamente significativo per le esigenze della città, visto che punta alla riqualificazione della parte più importante di Roseto come è quella rappresentata dall’Arena 4 Palme, dalla zona centrale, dal lungomare e dalla pineta. Considerando che l’iniziativa viene proposta in un momento congiunturale così difficile, evidentemente la città è migliorata in questi ultimi anni tornando ad attirare gli interessi di imprenditori che vogliono investire a Roseto degli Abruzzi. Tutto ciò anche grazie alla politica fatta in tal senso dall’attuale Amministrazione Comunale e rappresenta il segno di un’ulteriore conferma della concretizzazione dei propositi di cambiamento.

Il project financing della società Dimensione Solare s.r.l., che sarà attentamente valutato e discusso dall’attuale maggioranza che governa la città, è comunque una proposta che, se accolta, sarà oggetto di gara d’appalto di evidenza pubblica aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Ed anche in questo senso le procedure che saranno eventualmente attivate garantiranno la massima trasparenza e partecipazione.

L’acquisizione dell’Arena 4 Palme, che verrà fatta dal Comune con fondi dei privati così come previsto anche per l’area a parcheggio adiacente la stazione, e il suo restyling potrebbero significare tanto per Roseto degli Abruzzi e diventare, dopo l’avvenuto ammodernamento, il vero e proprio centro d’interesse ludico-sportivo finalmente di proprietà della città che da tanto tempo si sperava di poter avere. La proposta di riqualificazione delle aree verdi e a parcheggio esistenti sul lungomare, in Via Marina e Via Marco Aurelio e nell’area centrale adiacente alla stazione ferroviaria, che verrebbero realizzate in prato strutturale permeabile, prevede la realizzazione di numerosi nuovi parcheggi aumentando la dotazione di strutture estremamente importanti per la qualità urbana, l’economia e l’immagine della città.

Dal punto di vista finanziario queste opere, come già detto, verrebbero acquistate e realizzate a costo zero per i rosetani. Infatti la proposta prevede che la società che si aggiudicherà l’appalto dopo l’espletamento della gara europea otterrà, per un certo numero di anni, la gestione dei parcheggi a pagamento che si creerebbero, oltre ad una parte di quelli già esistenti che verrebbero destinati a questo nuovo servizio. Potrebbe essere un altro modo per andare incontro alle più volte manifestate esigenze dei commercianti, degli operatori turistici e degli stessi cittadini che potrebbero trovare così più facilmente aree di sosta oltre che evitare di essere vessati, come accadeva in passato, dal supplizio delle multe.

01 Mar

T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008 – Studio di Fattibilità

Lo studio di fattibilità è un elaborato di natura interdisciplinare con il quale vengono delineate, nella fase pre – progettuale, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico – finanziarie dei lavori da realizzare. Esso non è solo propedeutico all’inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, ma è anche divenuto un documento da porre a base di gara nelle procedure disciplinate dall’art. 153, Codice dei contratti (project financing). Non è, dunque, vero che lo studio di fattibilità sia esclusivamente previsto nell’ambito della concessione dei lavori, in quanto esso costituisce in realtà il primo stadio della programmazione di tutte le opere pubbliche, quale che ne sia la modalità di affidamento.