28 Gen

Codice Appalti e Direttive Europee: approvato il disegno di legge delega

Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1678 recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.

L’Assemblea del Senato ha approvato il testo che era stato proposto dall’VIII Commissione (Lavori Pubblici e Comunicazione) che passa ora all’esame della Camera dei Deputati.

Ricordiamo che il disegno di legge approvato è composto da un solo articolo e reca una delega al Governo, che dovrà essere attuata entro il 18 febbraio 2016, per il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea. E’ prevista la redazione di un nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni e la conseguente abrogazione delle attuali disposizioni. Tra i criteri della delega:

  • il divieto di introdurre, o di mantenere negli atti di recepimento, livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  • la razionalizzazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici e di concessioni, finalizzato a un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
  • la trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; la riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti;
  • il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari, anche attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
  • la razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato;
  • la revisione del sistema vigente di qualificazione degli operatori economici, in base a criteri di omogeneità e trasparenza;
  • la razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
  • il miglioramento delle condizioni di accesso, per le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni;
  • l’individuazione, per le procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento;
  • la trasparenza, nella eventuale partecipazione dei portatori qualificati di interessi ai processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni.

Confermati anche gli ulteriori criteri direttivi che erano stati introdotti dall’VIII Commissione:

  • il divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure derogatorie;
  • la sostituzione del criterio del massimo ribasso con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nei servizi ad alta intensità di manodopera;
  • la valorizzazione di esigenze di sostenibilità ambientale e di clausole sociali;
  • la previsione di forme di dibattito pubblico nei territori interessati da opere infrastrutturali che hanno impatto sull’ambiente;
  • la valorizzazione della fase progettuale e il contenimento delle varianti in corso d’opera;
  • il rafforzamento dei poteri di vigilanza e indirizzo dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che elaborerà contratti-tipo e bandi-tipo e istituirà un albo nazionale dei commissari di gara;
  • l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture, di un albo nazionale per il ruolo di responsabile dei lavori;
  • l’affidamento delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, con una disciplina transitoria per le concessioni autostradali.

 

21 Gen

Commissioni di gara e consulenze

Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi delle commissioni giudicatrici.
Con la sentenza n. 15/1/2016 n. 112, la terza sezione ha rilevato come non sia inibito alle commissioni di gara avvalersi di consulenze esterne (cfr. C.d.S. VI, 5 aprile 2012 n. 2026; T.A.R. Puglia Bari I, 20 agosto 2012 n. 1583), mentre è essenziale che l’attribuzione dei punteggi avvenga da parte dei soli componenti la commissione in seduta plenaria della stessa.

19 Gen

Livorno – Al via il bando di project della Piattaforma Europa

E’ stato pubblicato l’atteso bando di project financing per la Piattaforma Europa, il maxi progetto di ampliamento a mare del porto di Livorno destinato a dare impulso ai traffici commerciali dello scalo toscano.

L’oggetto del bando, apparso oggi sul supplemento della Gazzetta ufficiale europea, è la progettazione (definitiva ed esecutiva) e la costruzione della prima fase della Piattaforma Europa del porto di Livorno e di tutte le opere connesse.

L’importo complessivo della concessione di costruzione e gestione, della durata di 50 anni, è pari a 504,46 milioni di euro di cui 177 milioni finanziati con un mutuo contratto dall’Autorità Portuale di Livorno le cui rate saranno sostenute in parte dalla Regione Toscana. La parte residua, di circa 326 milioni, resterà a carico del concessionario, ovvero del soggetto che si ggiudicherà la gara. Come contropartita quest’ultimo avrà il diritto per tutta la durata della concessione di gestire il Terminal.

La gara sarà assegnato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 22 marzo 2016.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale italiana prevista per il 20 gennaio.

(fonte:http://www.toscana24.ilsole24ore.com)

13 Gen

La legge di stabilità 2016 per le procedure di affidamento sotto la soglia dei 1.000 euro

La legge di stabilità 2016 (legge n. 28 dicembre 2015, n. 208) modificando l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha liberalizzato gli acquisti in economia per soglie inferiori ai 1.000,00 euro.

Tale modifica ha reso possibile, in deroga all’obbligo del ricorso al mercato elettronico, l’affidamento di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario ovvero tramite procedure economali.

Di seguito il comma modificato.

  1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché  gli  enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
08 Gen

Riscossione dei tributi – Centralizzazione acquisti non si applica per le concessioni

L’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) ha trasmesso all’Autorità anticorruzione (ANAC) una risoluzione con la quale ha ritenuto non sussistente per gli enti locali l’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici in relazione agli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, in considerazione della qualificabilità degli stessi come concessioni di servizi pubblici.

Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015 (IN ALLEGATO), pubblicato oggi, l’Anac illustra la propria posizione sulla questione, affermando che “in generale, l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”.

Tuttavia “laddove, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulti inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potrà ritenersi non applicabile il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”. In proposito, l’Autorità evidenzia che “proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l’aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all’affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio”.

L’Anac ricorda come “lo stesso art. 52, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 preveda espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l’attività di accertamento delle imposte locali”.

05 Gen

novità dalla legge di stabilità 2016 per i comuni.

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per i comuni la cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti di procedere per appalti di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro, in maniera autonoma cioè senza obbligo di rivolgersi alle centrali di committenza.

Solo per servizi e forniture rimane in ogni caso l’obbligo in capo al comune di rivolgersi prima a Consip e poi a Mepa (quindi al mercato elettronico) per verificare che non ci sia il prodotto. Qualora il prodotto (bene o servizio) non sia su consip e non possa essere procurato attraverso procedure Mepa il Rup può acquisire in maniera tradizionale il prodotto (con determina congruamente motivata)

Per i microacquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 euro (procedure economali) si può prescindere da Consip e Mepa e rivolgersi direttamente ai fornitori del proprio comune, con il limite del divieto di artificioso frazionamento.